Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (CF. 80224030587) presso  i  cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato  per  legge,
fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Regione siciliana, in persona del Presidente in  carica
della Giunta regionale, con sede in Palermo per la declaratoria della
illegittimita' costituzionale della legge della Regione siciliana  n.
28 del 19 novembre 2021, recante «Norme in materia  di  funzionamento
del Corpo forestale della Regione siciliana» giusta deliberazione del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  21  gennaio
2022. 
    In data 26 novembre 2021, sul  n.  52  del  Bollettino  ufficiale
della Regione siciliana (suppl. ordinanza n. 1) e'  stata  pubblicata
la legge regionale n. 28 del 19  novembre  2021,  recante  «Norme  in
materia  di  funzionamento  del   Corpo   forestale   della   Regione
siciliana». 
    La   citata   legge   presenta    profili    di    illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'obbligo di copertura  finanziaria
delle  leggi  di  spesa  di  cui  all'art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione e violazione delle competenze  attribuite  alla  Regione
dallo Statuto speciale (legge costituzionale n. 2 del  1948)  nonche'
per le ulteriori violazioni che saranno piu' avanti segnalate e viene
pertanto impugnata, come da delibera del Consiglio  dei  ministri  in
data 21 gennaio 2022, comunicata all'Avvocatura dello Stato  in  pari
data, con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  le
motivazioni che di seguito si illustrano. 
    Occorre premettere che la legge della Regione siciliana n. 28 del
19 novembre 2021, recante «Norme  in  materia  di  funzionamento  del
Corpo forestale della Regione  siciliana»  costituisce  un  ulteriore
intervento legislativo in materia di assunzioni del  Corpo  forestale
regionale e, in particolare, intende  fornire  copertura  finanziaria
per le finalita' assunzionali disciplinate dalla legge  regionale  n.
16 del 20 luglio 2020, recante «Norme per il funzionamento del  Corpo
forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie» e rifinanziate
dalla legge  n.  29  del  3  dicembre  2020  recante  «Norme  per  il
funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana». 
    Con la prima legge e' stata autorizzata, per tale finalita',  una
spesa annua di 2 milioni di euro per il triennio  2020-2022;  con  la
seconda legge  la  spesa  autorizzata  per  le  assunzioni  e'  stata
incrementata  di  ulteriori  5  milioni  di  euro  per  gli  esercizi
finanziari 2021 e 2022; entrambe le citate leggi sono state impugnate
davanti alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 81,  terzo
comma, della Costituzione, in quanto prive di copertura  finanziaria,
da un lato per l'inidoneita'  del  capitolo  individuato  (contenente
risorse destinate a spese obbligatorie non  comprimibili  trattandosi
del capitolo stipendi del personale gia' in servizio), dall'altro per
la mancata messa a  regime  della  spesa  negli  esercizi  finanziari
successivi,  pur  trattandosi  di  oneri  di  natura  pluriennale   e
continuativa. La Corte ha riunito i ricorsi e  con  sentenza  n.  226
depositata il 2 dicembre 2021 ha accolto tutti i rilievi  dichiarando
l'illegittimita' costituzionale delle norme  impugnate  (come  meglio
illustrato in seguito). 
    Cio' premesso, la legge  in  esame,  composta  di  due  articoli,
interviene nuovamente sul medesimo obiettivo delle precedenti,  cioe'
quello  di  individuare  le   risorse   finanziarie   per   procedere
all'assunzione di nuovo personale del Corpo forestale  regionale,  in
attuazione della menzionata legge n. 16/2020 che, all'art.  1,  comma
1, autorizza il dirigente generale del Corpo forestale  regionale  ad
assumere - mediante  concorso  pubblico  per  esami -  personale  del
comparto  non  dirigenziale  a  tempo   indeterminato,   subordinando
l'accesso al superamento di un corso di formazione e disciplina  tale
corso di formazione professionale. 
    Per tali finalita' assunzionali dunque l'art. 1  della  legge  in
esame autorizza, per l'esercizio finanziario  2021,  la  spesa  di  3
milioni di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 - Spese per
l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale  del  Corpo
forestale della Regione cap. 14210) e prevede che l'intera spesa  sia
coperta mediante riduzione delle  disponibilita'  della  Missione  9,
Programma 5, capitolo 150001. 
    Per le medesime finalita' assunzionali, l'art. 2 della  legge  in
esame modifica l'entita' delle risorse finanziarie  gia'  individuate
nelle precedenti leggi regionali n. 16 e n. 29 del 2020, senza invece
modificare il capitolo sul quale grava l'onere della spesa (che resta
Missione 9, Programma 5, capitolo  150001,  denominato  «Stipendi  ed
altri assegni fissi da erogare al personale  a  tempo  indeterminato,
con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio  presso  il
comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale.
(spese obbligatorie)». 
    Nel dettaglio, il comma 1 dell'art. 2  modifica  l'art.  1  della
legge regionale n. 29/2020, prevedendo (solo) una spesa di 5  milioni
di euro per l'esercizio 2022 (sopprimendo quindi  la  spesa  di  euro
1.793.732,00 per l'esercizio 2021, che era stata autorizzata con  una
precedente modifica dalla legge regionale  n.  24  del  24  settembre
2021); il comma 2 dell'art. 2 modifica l'art. 1, comma 8, della legge
regionale n. 16/2020, sostituendo la spesa annua di 2.000 migliaia di
euro per il triennio 2020-2022 con la previsione di  spesa  di  2.000
migliaia di euro per il 2020, di euro 793.732,00 per  il  2021  e  di
2.000 migliaia di euro per il 2022. 
    Per quanto sopra illustrato e tenuto conto di quanto  esposto  in
premessa, entrambe le norme (articoli 1 e 2) che compongono la  legge
in esame presentano problemi di copertura finanziaria della spesa ivi
prevista e devono, pertanto, essere censurate in quanto esulano dalle
competenze statutarie attribuite  alla  Regione  e  contrastano:  con
l'art. 81, terzo comma, della Costituzione che  impone  l'obbligo  di
copertura finanziaria delle leggi che  comportino  nuovi  o  maggiori
oneri; con l'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e con l'art.
17 della legge di contabilita' n. 196/2009; nonche'  contrastano  con
la legislazione regionale in materia di bilancio e contabilita' (art.
14 del Testo coordinato delle norme  in  materia  di  bilancio  e  di
contabilita' applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in
materia e alle leggi  nazionali  riguardanti  la  contabilita'  dello
Stato e delle altre regioni nonche' art.  7,  comma  8,  della  legge
regionale n. 47/77 e successive modifiche). 
    In particolare si rileva e deduce quanto segue. 
1) Circa l'art. 1, commi 1 e 2: violazione dell'art. 81, terzo comma,
della Costituzione e violazione  delle  competenze  statutarie  della
Regione. 
    La norma di cui all'art. 1 prevede (nel  combinato  disposto  dei
commi 1 e 2), per le finalita' assunzionali di  personale  presso  il
Corpo forestale della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge
regionale n. 16/2020, un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni  di
euro per l'esercizio finanziario 2021 su  Missione  9,  Programma  5,
capitolo  150521  (spese  per   l'espletamento   dei   concorsi   per
l'assunzione del personale del Corpo forestale  della  Regione  (cap.
14210))  mediante  una  pari  riduzione  delle  disponibilita'  della
Missione 9,  Programma  5,  capitolo  150001.  Al  riguardo  si  deve
rilevare l'inidoneita' della copertura finanziaria prevista a  valere
sulle disponibilita' della Missione 9, Programma 5, capitolo  150001,
denominato «Stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a
tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in
servizio  presso  il  comando  del  corpo  forestale  e   presso   il
dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)»  in  quanto  tale
capitolo  reca  risorse   destinate   a   spese   obbligatorie,   non
comprimibili, del bilancio della Regione per l'esercizio  finanziario
2021, trattandosi di spese obbligatorie del personale che,  per  loro
natura, si sottraggono a  ipotesi  di  facile  comprimibilita',  come
affermato anche dalla Corte costituzionale a  proposito  delle  norme
delle  leggi  regionali  n.   16   e   29   del   2020   riconosciute
costituzionalmente illegittime e in assenza anche  di  una  analitica
dimostrazione,  da  compendiarsi   principalmente   nella   relazione
tecnica, di una eventuale  e  permanente  eccedenza  di  risorse  tra
quelle gia' stanziate nel predetto capitolo (sentenza n. 226 del 2021
gia' citata). 
    Per  quanto  esposto,  quindi,  l'intero  art.  1  configura  una
violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione  in  materia
di obbligo di copertura delle  leggi  di  spesa  e  violazione  delle
competenze statutarie della Regione. 
2) Circa l'art. 2, commi 1 e 2: violazione dell'art. 81, terzo comma,
della Costituzione,  anche  in  relazione  all'art.  38  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  all'art.  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, all'Accordo Stato-regione sottoscritto in data
14  gennaio  2021;  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione in relazione  all'art.  7  del  decreto  legislativo  27
dicembre 2019, n. 158. 
    Articolo 2, comma 1: la  norma  modifica  l'art.  1  della  legge
regionale n. 29/2020 e, nello specifico, prevede - per  le  finalita'
assunzionali di personale presso il  Corpo  forestale  della  Regione
siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale  n.  16/2020  -  la
soppressione della spesa di 1.793.732,00 per l'esercizio  finanziario
2021 e la conferma dell'onere di euro  5.000.000,00  per  l'esercizio
finanziario 2022 a valere  sulle  disponibilita'  della  Missione  9,
Programma 5, capitolo 150001. 
    Articolo 2, comma 2: la norma interviene sul comma 8 dell'art.  1
della legge regionale n. 16/2020 riducendo l'autorizzazione di  spesa
per l'anno 2021 da 2.000.000  di  euro  a  793.732,00  e  confermando
l'onere in 2.000.000 di euro annui per ciascuno  degli  anni  2020  e
2022 a valere sulle disponibilita' della  Missione  9,  Programma  5,
capitolo 150001. 
    L'art.  2  presenta  le   medesime   criticita'   segnalate   con
riferimento al precedente art. 1, in quanto  prevede  come  mezzo  di
copertura finanziaria risorse  destinate  a  spese  obbligatorie  non
comprimibili,  in  contrasto  con  l'art.  81,  terzo  comma,   della
Costituzione; inoltre il comma 2 non indica la copertura  finanziaria
degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023
e successivi, pur trattandosi di un onere  obbligatorio  a  carattere
permanente. Al  riguardo,  si  segnala  che  l'art.  38  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dispone che  «Le  leggi  regionali
che prevedono spese a  carattere  continuativo  quantificano  l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie,  possono  rinviare  le  quantificazioni
dell'onere annuo alla legge di bilancio». 
    Oltretutto la modifica introdotta dall'art.  2,  comma  1,  della
legge, incide, come illustrato, sull'art.  1  comma  1,  della  legge
regionale   n.   29/2020,   dichiarato   illegittimo   dalla    Corte
costituzionale con la gia' citata sentenza 2 dicembre 2021,  n.  226,
per violazione dell'articolo 81,  terzo  comma,  della  Costituzione,
senza superare i motivi di illegittimita' costituzionale rilevati. 
    Con  tale  sentenza  la  Corte  ha,  altresi',   evidenziato   la
circostanza  che  la  predetta   norma   regionale,   di   dichiarata
illegittimita', non ha previsto nuove entrate e/o riduzioni di  spesa
permanenti, volte a dare copertura ai suddetti oneri derivanti  dalle
nuove assunzioni. Peraltro, la stessa legge non  risultava  corredata
da  una  relazione  tecnica  che  desse  idonea  dimostrazione  della
effettiva presenza  di  risorse  gia'  stanziate  e  disponibili  per
assicurare la copertura finanziaria dei conseguenti  maggiori  oneri.
Sul punto, va ricordato che  la  citata  sentenza  n.  226/2021,  nel
sancire la violazione dell'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione
ha evidenziato che «...il canone costituzionale dell'art.  81,  terzo
comma,  della  Costituzione  "opera   direttamente,   a   prescindere
dall'esistenza di norme interposte" (ex plurimis, sentenza n. 26  del
2013), applicandosi immediatamente anche agli  enti  territoriali  ad
autonomia speciale, precisando inoltre che lo  stesso  statuto  della
Regione   siciliana,   nell'attribuire   alla   Regione    competenza
legislativa esclusiva su determinate materie e,  tra  queste,  quella
dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della
Regione (art. 14, lettera q),  ne  ammette  l'esercizio  "nei  limiti
delle leggi costituzionali dello Stato" (sentenza. n. 235 del 2020)». 
    A cio' va aggiunto che le disposizioni proposte nell'art. 2 della
legge  in  esame,  sostanzialmente   gia'   censurate   dalla   Corte
costituzionale per quanto sopra detto, contrastano anche  con  quanto
previsto all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»), che - al comma 1 - elenca in  modo
tassativo le modalita' con cui assicurare  la  copertura  finanziaria
delle leggi che comportano nuove o maggiori spese,  ossia  l'utilizzo
degli accantonamenti  iscritti  nei  fondi  speciali  destinati  alla
copertura finanziaria di provvedimenti  legislativi  che  si  prevede
siano approvati nel corso  degli  esercizi  finanziari  compresi  nel
bilancio  pluriennale,  la  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
legislative di spesa, le  modificazioni  legislative  che  comportino
nuove o maggiori entrate. Inoltre, il successivo comma  3  stabilisce
che le norme che comportino  conseguenze  finanziarie  devono  essere
corredate  da  una  relazione  tecnica   che   dia   contezza   della
quantificazione delle  entrate  e  degli  oneri  recati  da  ciascuna
disposizione, nonche' delle relative coperture. Infine,  il  comma  7
precisa  che  «...per  le   disposizioni   legislative   in   materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al  comma  3
contiene  un  quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie,  almeno
decennali,  riferite  all'andamento  delle  variabili  collegate   ai
soggetti beneficiari e al comparto di  riferimento...  ».  Tutti  gli
adempimenti e gli elementi  sopra  richiamati  non  risultano  essere
stati predisposti a corredo della legge regionale in esame, con  cio'
riproponendo la medesima fattispecie gia' oggetto di censura da parte
della Corte costituzionale. 
    Pertanto, considerato  che  la  copertura  finanziaria  correlata
all'autorizzazione di spesa ivi prevista coincide con quella  che  la
stessa Corte  costituzionale  ha  ritenuto  totalmente  inidonea  con
riferimento all'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 2020, n.  29,
dichiarato incostituzionale, ne consegue che anche la legge in  esame
si pone in contrasto con  l'art.  81  della  Costituzione.  Peraltro,
analoga inidonea copertura si rinviene nel comma 8 dell'art. 1  della
legge 20 luglio 2020, n. 16, che l'art. 2, comma 2,  della  legge  in
esame va a modificare. 
    Infine, si deve segnalare  che  la  suddetta  norma  si  pone  in
contrasto  anche  con  quanto  previsto  dall'Accordo   Stato-regione
sottoscritto in data 14  gennaio  2021,  che,  come  evidenziato  dal
Servizio bilancio dell'Assemblea regionale  siciliana  (ARS)  con  il
documento 2-2021 di analisi del disegno di legge regionale  n.  1099,
impegna la  Regione,  pena  il  venir  meno  del  regime  di  ripiano
pluriennale di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo  n.
158/2019, ad adottare interventi di riduzione  della  spesa  corrente
attraverso provvedimenti legislativi o amministrativi tra i quali  e'
ricompreso  anche  il  contenimento  delle  dotazioni  organiche  del
personale (lettera e, punto 2, Accordo Stato-regione). 
    Quindi, la Regione avrebbe assunto l'impegno  di  attuare  azioni
specifiche  per  garantire  la  riduzione  e  il  contenimento  della
complessiva spesa per il personale. Sul punto giova rammentare che il
Piano  di  rientro  e'   stato   redatto   a   seguito   dell'Accordo
Stato-regione sottoscritto il 14  gennaio  2021  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione  siciliana,  ed
allegato alla legge regionale  n.  10/2021  (bilancio  di  previsione
della Regione siciliana  per  il  triennio  2021-2023).  Il  predetto
intervento e' stato adottato in attuazione del decreto legislativo n.
158/2019, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della
Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
dei conti giudiziali e dei controlli» e, in particolare, dell'art.  7
rubricato  «Ripiano  del  disavanzo  derivante  dagli   effetti   del
riaccertamento  straordinario»,  che  prevede  la   possibilita'   di
ripianare il disavanzo  e  le  quote  di  disavanzo  non  recuperate,
relative al rendiconto 2018, in un  periodo  non  superiore  a  dieci
esercizi finanziari. 
    Per  tali  motivi  anche  l'art.  2  costituisce  una  violazione
dell'art. 81  terzo  comma  della  Costituzione  e  violazione  delle
competenze statutarie. La norma  regionale  in  argomento  pregiudica
inoltre il raggiungimento  dell'obiettivo  di  rientro  previsto  nel
suddetto piano, ponendosi in tal modo in contrasto  con  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 7  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (recante  «Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana  in  materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei
controlli») quanto al coordinamento della finanza pubblica. 
    Per le suesposte  ragioni  si  impugna  la  legge  della  Regione
siciliana n. 28 del 2021 con riferimento: 
        all'art.  1,  laddove,  per  le  finalita'  assunzionali  del
personale  del  Corpo  forestale,  di  cui  all'art.  1  della  legge
regionale n. 16/2020, prevede, per l'esercizio finanziario  2021,  la
copertura degli oneri, mediante  la  riduzione  delle  disponibilita'
della Missione 9, Programma 5, capitolo 15001,  denominato  «stipendi
ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato,
con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio  presso  il
Corpo forestale e presso  il  dipartimento  sviluppo  rurale.  (spese
obbligatorie)», in quanto tale  capitolo  reca  risorse  destinate  a
spese obbligatorie non comprimibili del bilancio  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 2021,  in  contrasto  con  l'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione; 
        all'art.  2,  comma  1  e  comma  2,  che  per  le   medesime
criticita', contrasta con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione,
risultando viziato dai  medesimi  vizi  di  incostituzionalita'  gia'
riconosciuti dalla Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  226/2021
riguardo alla leggi regionali n. 16 e n. 29  del  2020,  laddove,  in
particolare: al comma 1, modificando l'art. 1 della  legge  regionale
n. 29/2020, e al comma 2, modificando il comma 8  dell'art.  1  della
legge regionale n. 16/2020, presenta le medesime criticita' segnalate
con riferimento al precedente art. 1, in quanto prevede come mezzo di
copertura finanziaria risorse  destinate  a  spese  obbligatorie  non
comprimibili, restando gli oneri a carico delle disponibilita'  della
Missione 9, Programma 5, capitolo 150001;  inoltre  il  comma  2  non
indica  la  copertura  finanziaria  degli   oneri   derivanti   dalle
assunzioni  di  personale  per  gli  anni  2023  e  successivi,   pur
trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente,  e  cio'  in
violazione anche dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011,  e
dell'art.  17  della  legge  196/2009   in   materia   di   copertura
finanziaria. La norma regionale in argomento  pregiudica  inoltre  il
raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel suddetto piano,
ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione in relazione  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n.
158/2019, quanto al coordinamento della finanza pubblica. 
3) Art. 3: illegittimita' derivata. 
    Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni   si   chiede,   in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, [in  base
al quale, come e' noto, «la Corte costituzionale, quando accoglie una
istanza  o  un  ricorso  relativo   a   questione   di   legittimita'
costituzionale di una legge o di  un  atto  avente  forza  di  legge,
...dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni  legislative,
la  cui  illegittimita'  deriva  come  conseguenza  dalla   decisione
adottata»] che la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  si
estenda anche all'art. 3  che  introduce  variazioni  allo  stato  di
previsione della  spesa  del  bilancio  della  Regione  siciliana  in
applicazione degli articoli 1 e 2 impugnati con il presente ricorso.